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Raccolta differenziata: se fatta male ne risponde l’intero condominio

Lo Studio Del Giudice, esperto Amministratore e Revisore Condominiale analizza una recente sentenza del Tribunale di Milano che riconosce l’ente condominiale, solidamente responsabile della raccolta differenziata fatta male.

Con la sentenza del Tribunale di Milano I Sez. Civ. 13.02.2018 n. 1047 il Tribunale di Milano condanna un Condominio al pagamento di una sanzione per la presenza di “imballaggi e sacchetti di plastica all’interno del cassonetto per la raccolta della carta” .

Dall’analisi della sentenza si evidenzia l’importanza dell’interpretazione del Giudice che riconosce l’addebito della sanzione al Condominio non tanto in qualità di trasgressore persona fisica quanto piuttosto, essendo rimasto ignoto il trasgressore persona fisica, quale responsabile solidale ex art. 6 della legge 689/1981.

Riguardo alla mancata identificazione dell’autore materiale della violazione si riporta ad un principio espresso dalla cassazione che si cita:  in tema di sanzioni amministrative (cfr. Cass. sez. 2, Sentenza n. 11643 del 13/05/201 0 (Rv. 613204 – 01), l’identificazione e l’indicazione dell’autore materiale della violazione non costituiscono requisito di legittimità    dell’ordinanza    – ingiunzione emessa nei confronti dell’obbligato solidale, in    quanto la “ratio” della    responsabilità    di    questi    non    è    quella    di far fronte a situazioni d’insolvenza    dell’autore    della trasgressione, bensì quella di evitare    che l’illecito    resti impunito quando sia    impossibile    identificare    tale ultimo soggetto e sia, invece,    facilmente identificabile il soggetto obbligato solidalmente a norma dell’art. 6, primo comma,    della legge n. 689 del 1981.

La sentenza del Tribunale di Milano è illuminante dal punto di vista delle responsabilità dirette e indirette dell’ente condominiale, e apre una serie di nuovi scenari dal punto di vista amministrativo. L’Assemblea è quindi chiamata con l’ausilio dell’Amministratore ad analizzare e pianificare anche i processi riguardanti la raccolta differenziata per eliminare possibilità di inquinamento da parte dei terzi, nonché al monitoraggio del corretto conferimento dei rifiuti.

Di seguito la sentenza del Tribunale di Milano I Sez. Civ. 13.02.2018 n. 1047:

Il Giudice stabilisce che “il Condominio pur non sostituendo i singoli condomini ne cura gli interessi, sia con riguardo alla gestione delle parti comuni sia alla gestione delle esigenze dei singoli condomini da gestire cumulativamente sulla base di regole interne fissate nel regolamento di Condominio. In tale contesto il Condominio, tramite l’Amministratore, si presenta di fronte ai terzi che interagiscono con i singoli condomini quale soggetto in grado di manifestare la volontà dei condomini come espressa in assemblea e con tale delega, intrattiene anche rapporti giuridici con i terzi.

Il servizio di raccolta dei rifiuti urbani all’interno del Condominio costituisce un servizio reso in favore dei condomini al pari di molti altri servizi curati dal Condominio; la raccolta dei rifiuti urbani del resto è svolta dall’AMSA incaricata a ciò dal Comune di Milano interagendo con il singolo condomino sotto il profilo del del pagamento della relativa tassa ma anche, quanto alla concreta sua esplicazione, con il Condominio che cura la raccolta dei rifiuti all’interno del condominio sulla base di una espressa indicazione dei singoli condomini.

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